Danni a cose
La giurisprudenza definisce per ‘cose’ tutti i beni mobili e immobili, ovvero tutto ciò che può diventare oggetto di diritti. Un danno alle cose include sia l’alterazione dello stato fisico del bene, sia la sottrazione o perdita dello stesso, che lo rendono inutilizzabile.
A seguito di un incidente stradale in cui è stato danneggiato un qualsiasi bene materiale, spetta al responsabile civile o, se assicurato, alla compagnia assicurativa, risarcire l’intero danno. Il risarcimento del danno deve perciò tener conto non solo della perdita patrimoniale derivante dal sinistro stradale, intesa come diminuzione del valore della cosa danneggiata, ma anche del mancato guadagno derivante dall’indisponibilità del bene.
Documenti necessari:
- Documenti identità;
- Modello CAI (si può offrire assistenza se già non sottoscritto);
- Documentazione fotografica;
- Dati eventuali testi e dichiarazione sottoscritta.