La disciplina del Codice della Strada prevede all’art. 191 che  il pedone attraversando sulle strisce pedonali ha diritto alla precedenza sui veicoli infatti: “…i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. …

Bisogna precisare però come l’articolo 190 del Codice della strada preveda che, se le strisce pedonali si trovano a meno di 100 metri da loro, i pedoni devono necessariamente raggiungerle mentre, se e solo se esse sono più lontane di 100 metri, possono attraversare lì dove sono, prendendo tutte le cautele del caso.

Il pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali ha infatti l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli e, in caso di investimento, il comportamento del pedone diventa concausa del sinistro.

In estrema sintesi, l’obbligo di dare la precedenza ai pedoni vale sempre quando nulla impedisce loro di attraversare sulle strisce pedonali.

Vi è infatti la possibilità che l’investimento del pedone al di fuori delle strisce possa essere ricondotto a sua esclusiva responsabilità (con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni) quando il conducente, che deve vincere la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 Cod. Civ., dimostri che il pedone si sia posto come ostacolo imprevisto, imprevedibile, ed inevitabile, e, dall’altro lato, di aver tenuto una condotta corretta e rispettosa di ogni prescrizione stradale.

Il conducente di un veicolo può liberarsi totalmente dalla responsabilità, in caso di investimento di un pedone, quando riesce a dimostrare che la condotta di quest’ultimo sia stata la causa esclusiva dell’urto, e cioè che l’attraversamento sia stato così imprevedibile e repentino da non permettergli di evitare l’incidente in alcun modo.

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