Salta la sanzione se la Pubblica Amministrazione non dimostra di aver provveduto ad espletare le attività necessarie per verificare il corretto funzionamento dell’etilometro utilizzato per la misurazione da cui è scaturita la sanzione per guida in stato di ebbrezza.
Opposizione alla sanzione
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Alessandria in una sentenza dello scorso 14 maggio 2020 pronunciandosi sull’opposizione a sanzione amministrativa avanzata da un conducente che si era visto sospendere la patente di guida per 10 mesi e fino all’esito favorevole dell’esame medico di revisione.
Nel dettaglio, al ricorrente era stata contestata la presunta violazione dell’art. 186 del Codice della Strada in quanto era stato sorpreso alla guida con tasso alcolemico pari a 1,84 g/l alla prima prova e 1,86 g/l alla seconda prova.
Onere probatorio della Pubblica Amministrazione
Il Giudice di Pace rammenta, in prima battuta, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni a norma del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della Pubblica Amministrazione fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione periodica (cfr., ex multis, Cass., sent. n. 38618/2019).
Nel caso di specie, parte resistente ha fornito indicazioni generiche e non chiare in proposito. Nel verbale di accertamenti e rilievi urgenti, infatti, si legge che l’etilometro era stato revisionato “fino a novembre 2019”, ma non è presente alcuna precisazione in ordine alla data effettiva della revisione e delle modalità con cui la stessa sarebbe stata condotta. Lo stesso dato è, inoltre, ripetuto nell’annotazione di Polizia Giudiziaria redatto in medesima data.