Recenti sentenze di merito e di legittimità civili e penali ribaltano la falsa convinzione che, in caso di sinistro, il pedone ha sempre ragione.

Fino a qualche tempo fa si era creata la falsa convinzione che il pedone, in caso di incidente, avesse sempre ragione. La realtà giuridica tuttavia è ben diversa. In effetti anche il pedone è un utente della strada, e come tale è tenuto al rispetto di regole ben precise, al pari di chi circola sulle due o sulle quattro ruote.

La norma a cui fare riferimento quando in un sinistro è coinvolto un pedone è l’art 2054 c.c. dedicato alla circolazione dei veicoli, il quale al comma 1 prevede che:” Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.” La norma, come risulta chiaramente, pone una presunzione di colpa in capo al conducente. A lui l’onere di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno.

Come chiarito di recente anche dalla Cassazione nella ordinanza n. 2241/2019 però: “ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone.”

Come ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n.2241 del 2019, il comportamento di chi attraversa la carreggiata al di fuori delle strisce è concausa dell’evento lesivo in caso di investimento.

In un’altra sentenza, la n.18593 del 2019, la Corte di Cassazione ha decurtato del 40% il risarcimento del danno per un sinistro ad una signora che, invece di circolare sul marciapiede, si trovava al momento del sinistro nei pressi della banchina stradale, rendendo così meno visibile la sua presenza.

Il Tribunale di Trieste invece, nella sentenza n.380 del 2019, ha ravvisato una percentuale di responsabilità pari all’80% al pedone investito che aveva attraversato la strada, fuori dalle strisce pedonali, correndo e parlando al cellulare.

Secondo il giudice, l’uso del cellulare, l’attraversamento di corsa e il mancato utilizzo dei passaggi predisposti per i pedoni consistono in una violazione delle regole di prudenza, che chi attraversa deve adottare, secondo quanto stabilito dall’art.190 C.d.S.. Di conseguenza, tale comportamento ha inciso in maniera determinante nella dinamica del sinistro e nella causazione del danno.

Un’altra sentenza interessante è la n.5624 del 2020, in cui è stato confermato il concorso di responsabilità al 50% per il pedone che era stato investito mentre attraversava su strisce pedonali cancellate per lavori in corso.

Esonero di responsabilità del conducente e colpa esclusiva del pedone

Il conducente di un veicolo può liberarsi totalmente dalla responsabilità, in caso di investimento di un pedone, quando riesce a dimostrare che la condotta di quest’ultimo sia stata la causa esclusiva dell’urto, e cioè che l’attraversamento sia stato così imprevedibile e repentino da non permettergli di evitare l’incidente in alcun modo.

Come ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n.29277 del 2019, in merito ad un caso di risarcimento per incidente stradale mortale, quando il conducente del veicolo investitore si sia trovato, nonostante il rispetto dell’obbligo di diligenza richiesta, nell’impossibilità oggettiva di avvistare il pedone, e i movimenti di quest’ultimo siano stati inattesi, repentini, anomali e imprevedibili, allora il nesso causale del sinistro può essere ricondotto esclusivamente alla condotta della persona investita.

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