La legge stabilisce che ogni automezzo circolante debba essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Proprio per garantire ciò è stato istituito un fondo, il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Cos’è il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo che è stato istituito dalla legge numero 990/1969, oggi disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 e gestito dalla Consap, agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici c.d. designate che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro, che hanno il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale, viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato.

 In quali casi opera il fondo?

Le ipotesi nelle quali il Fondo di garanzia per le vittime della strada trova applicazione, sono ora previste dall’articolo 283 del codice delle assicurazioni, il quale sancisce che il F.G.V.S. risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei seguenti casi:

  1. non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro;
  2. non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  3. assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  4. messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

Occorre tuttavia precisare che il risarcimento dei danni da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada non opera sempre al verificarsi delle predette ipotesi, ma in alcuni casi è limitato a certe tipologie di danno e a certi importi.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada opera, in alcuni casi, anche per sinistri verificatisi sul territorio di un altro Stato membro. In particolare, ci si riferisce alle ipotesi in cui l’incidente sia stato cagionato da un veicolo immatricolato all’estero e assicurato presso un’impresa che ha sede legale in Italia, che opera nell’altro Stato membro in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

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