L’apertura distratta della portiera del proprio veicolo è spesso causa di incidenti. In quel momento, potrebbe sopraggiungere un’altra auto, un motorino, un ciclista o anche un pedone e andare a sbattere contro l’ostacolo presentatosi all’improvviso. Inoltre, anche nel caso non si colpisca nessuno, tale gesto può obbligare altri mezzi a manovre molto pericolose per evitare la collisione con lo sportello della propria automobile.

Di chi è la colpa se si lascia la portiera aperta?

Il Codice della Strada (art. 157) pone una presunzione di responsabilità in capo a chi apre lo sportello, stabilendo esplicitamente il “divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di scendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.

L’art. 2054 del codice civile integra il Codice della Strada sancendo come la responsabilità per tutti i danni sia a carico del conducente e/o proprietario del veicolo la cui portiera è stata lasciata spalancata o aperta improvvisamente.

Dunque quando l’incidente si verifica tra un’auto e una bicicletta o tra un’auto e un pedone, si parte sempre dalla presunzione di responsabilità dell’automobilista il quale deve dimostrare l’assoluta impossibilità di evitare l’impatto.

Discorso leggermente diverso se a commettere materialmente il fatto (cioè aprire la portiera) sia stato un passeggero dell’auto, altrimenti detto terzo trasportato: un’ordinanza di qualche anno fa della Corte di Cassazione ha stabilito infatti che non può mai esserci responsabilità esclusiva del trasportato, ma una sua responsabilità solidale rispetto a conducente e proprietario del veicolo su cui viaggiava.

Nulla però esclude che questi ultimi possano rivalersi sul trasportato dimostrando come il suo comportamento abbia contribuito in tutto o in parte al verificarsi del sinistro.

La responsabilità in caso di urto fra auto

Il principio cardine sposato dal Codice civile in materia di incidenti stradali è il seguente: la responsabilità per il sinistro è da attribuire ad entrambi gli automobilisti in misura del 50% ciascuno, a meno che uno dei due riesca a dimostrare:

  • di aver fatto di tutto per evitare l’urto;
  • e che l’altro conducente ha violato il Codice della strada.

Dunque, si parte sempre da un concorso di colpa, con conseguente risarcimento dimezzato (è bene peraltro ricordare che, in caso di concorso di colpa al 50%, nessuno dei due automobilisti subisce l’aumento del premio sulla polizza Rc-auto). Per ottenere l’intero ristoro dei danni subiti, invece, bisogna fornire la duplice prova appena indicata. Questo perché ciascun conducente non è tenuto soltanto a rispettare il Codice della strada, ma a prevenire anche le altrui violazioni.

Egli insomma deve avere una condotta di guida che gli impedisca di sbattere contro chi è più imprudente di lui. Solo se l’altrui imprudenza è imprevedibile e inevitabile, quindi, ponendosi come unica causa dell’incidente, allora è possibile vantare il risarcimento del danno.

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